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La sentenza del Tar ha scritto una brutta pagina della storia di Pescara

26 Giugno 2025 da Redazione

di Ernesto Grippo*

Una brutta pagina  di straordinaria incapacità con grandi ombre sulla corretta espressione del voto . E’ questo ciò che emerge dalla Sentenza n. 257/2025 pronunciata dalla sezione staccata di Pescara del Tar Abruzzo chiamato a esprimersi sulle elezioni di maggio 2024 che hanno fatto registrare  la rielezione a sindaco di Carlo Masci. Una vittoria al primo turno grazie 500 voti circa , mentre il ricorso ha fatto emergere che sono molte più di 1000 i voti irregolari.

Sentenza di 98 pagine vergata con puntualità e rigore da collegio presieduto da Paolo Passoni. Nel merito, questi i passaggi salienti.

A pagina 40 il collegio premette che “occorre far capire quale sia la logica per discernere le sezioni in cui le censure sono state accolte da quelle in cui invece si è ritenuto che non raggiungessero la soglia critica (essendo numerosi i casi di irregolarità ritenute non invalidanti). Si tratta del principio di strumentalità che impone di intervenire solo quando il procedimento elettorale comporta “l’inattendibilità del risultato finale”.

A pagina 42 la sentenza precisa che “Il Collegio ha interpretato tale principio nel modo più possibile conservativo della volontà del corpo elettorale”

A pagina 43 il Collegio precisa che “Gli errori, e le omissioni, in urna e fuori urna, come sono indicati dal Consiglio di Stato nella sentenza 9407 del 2023, nel caso di specie non riguardavano poche sezioni, ma la maggior parte di quelle esaminate, come emerge da una lettura della verificazione sezione per sezione”. E prosegue…“Per tale ragione si è scelto, come premesso, un criterio conservativo, vuoi anche presuntivo, per cercare di conservare il risultato, proprio per evitare, quanto più possibile, che il diffuso comportamento non corretto di singoli, preposti alle operazioni, possa riuscire a condizionare, determinandone la invalidazione, il risultato delle elezioni, a scapito del corpo elettorale

A pagina 46 si evidenzia che in molti casi “la verbalizzazione, anche alla luce di quanto poi effettivamente rinvenuto nel plico, non assicurava quel minimo di certezza in ordine alla correttezza e all’esatto svolgimento delle operazioni elettorali”. Il Collegio ricorda al Comune che  “ la verificazione ha avuto uno spettro molto ampio, proprio perché erano altrettante ampie, articolate e circostanziate le censure contenute nel ricorso e nei primi motivi aggiunti. Gran parte delle stesse ha infatti avuto riscontro fattuale, pur non essendo state ritenute fondate in diritto.”

A pagina 48 si cristallizza  il“notevolissimo, complessivo, disordine nella verbalizzazione” Il Collegio precisa che non si può  “non annullare”  altrimenti “ il risultato aprirebbe le porte ad affermare l’assoluta inutilità della verbalizzazione stessa, e dunque finanche la validità di elezioni in cui tutti i verbali di sezione sono in bianco, o addirittura assenti, e non vi sono elementi per dimostrare la correttezza delle operazioni se non lo stato di fatto in cui si trovano le schede all’apertura dei plichi”.

A pagina 50 il Collegio esprime un certo disappunto per l’operato della Prefettura quando afferma che “dopo l’ordinanza con la quale si chiedeva un supplemento di verificazione Il verificatore ha risposto al quesito tuttavia limitandosi a depositare una tabella dove ha indicato le sezioni in cui tale contrasto era irrisolvibile, senza alcuna spiegazione, e spesso in contrasto con quanto invece diffusamente motivato nella prima relazione. Questo supplemento di verificazione, dunque, non è stato svolto correttamente e in modo utile e chiaro”.

A pagina 75 della sentenza si legge che  in molte “sezioni il fatto di per sé grave dell’apparizione/sparizione di schede è reso ancora più grave dalla prova di un controllo e una gestione delle operazioni del tutto superficiale” E poi il Tar non dice ma lascia presagire “Il fatto che alcune schede siano scomparse in alcune sezioni e rinvenute in più in altre non dimostra ovviamente in modo univoco l’esistenza di fenomeni dolosi funzionali alla migrazione delle stesse, ma è sicuramente in grado di incidere sulla genuinità del risultato elettorale”.

Inquietante il passaggio di pagina 76 quando si legge che “Anche se ciò, sulla base degli elementi emersi in giudizio, ovviamente non supera la soglia indiziaria (neanche con lo standard probatorio del più probabile che non qui applicabile) di una regia dolosa”.

E quindi si evidenzia che nelle 27 sezioni dove si ripeterà il voto “il verbale”  non è riuscito “affatto a garantire la prova della regolarità delle operazioni e in particolare della corretta gestione delle schede, e neanche si riescono a ricondurre eventuali sue omissioni o errori a mere sviste, il verbale non ha raggiunto lo scopo cui è destinato, e dunque non si può accettare il risultato qual che sia, relegando tutte le minime garanzie procedimentali a vuote forme.”

E poi a pagina 80 il Collegio lancia una serie di interrogativi inquietanti “Anche l’insufficiente o inattendibile tracciamento delle operazioni sulle schede pone dubbi sulla genuinità del risultato (le schede autenticate verbalizzate, che poi non sono state rinvenute nel plico, sono state sostituite con schede non autenticate? Sono state illecitamente utilizzate per sostituire alcuni voti nell’urna? i voti verbalizzati e poi non rinvenuti nel plico che fine hanno fatto? E quelli rinvenuti in più in che modo hanno alterato il risultato?).

Sono certamente molto più  di 1000 le schede irregolari.

Il Comune ha provato a sostenere l’ininfluenza delle irregolarità, ma il Tar è stato netto a pagina 83 “Anche se il corpo elettorale è amplissimo, ciò che conta è lo scarto finale tra i candidati: non si può tollerare, e relegarlo a fenomeno “fisiologico”, un margine di incertezza più ampio dello scarto di voti che è stato decisivo per i candidati.”

In pratica le anomalie sono oltre il doppio di quella prova di resistenza che giustifica l’accoglimento del ricorso.

A pagina 90 la sentenza dedica un capitolo  alla“questione della dedotta manomissione, e/o incuria nella conservazione, dei plichi contenenti le schede elettorali.  Rigetto della censura e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.”

Le conclusioni  sono chiare:  “per tutte le ragioni esposte, il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono fondati, in parte, nei limiti illustrati:

-per le 27 sezioni sopra analiticamente illustrate (sezioni 2, 28, 31, 43, 44, 46, 55, 57, 71, 74, 89, 117, 140, 157, 166, nonché sezioni 25, 42, 45, 47, 51, 73, 78, 90, 95, 137, 145, e 169), con conseguente annullamento delle votazioni e del risultato della procedura elettorale qui gravata, con annullamento degli atti di proclamazione degli eletti dei candidati a Sindaco e Consiglieri Comunali e di nomina.

E ancora “gli attuali organi elettivi comunali continuano a esercitare le loro funzioni, per quanto attiene all’ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili, in adesione al principio di continuità dell’azione amministrativa”

E sull’interpretazione del significato di ordinaria amministrazione e atti urgenti e indifferibili si aprirà una bagarre che forse avrebbe gestito meglio un Commissario .

*Comandante Polizia locale Roseto degli Abruzzi

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