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L’Aquila, città che non ha il diritto a un comandante della Polizia locale

13 Maggio 2023 da Redazione

di Ernesto Grippo*

L’Aquila, capoluogo della regione Abruzzo, non ha diritto ad comandante della Polizia locale. Almeno così parrebbe da sei anni a questa parte. Le ragioni non si conoscono e non si comprendono.  Certo che le criticità del capoluogo lo meriterebbero. Sicurezza Stradale, tutela del territorio, polizia edilizia sarebbero direttrici sulle quali lavorare per un corpo di Polizia locale degno di una città che vuole alzare l’asticella della qualità della vita . Una città che merita una ricostruzione materiale che non può non basarsi anche sul rispetto delle regole del vivere civile.  Non risultano report sull’attività della Polizia locale negli ultimi anni o sono sfuggiti a chi scrive. Sembra che anche all’interno del Corpo non ci sia una grande armonia. Se un ufficiale della Polizia locale è stato costretto a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale, lamentando che un provvedimento organizzativo che lo riguardava era da considerare illegittimo. E i giudici hanno condiviso la tesi del ricorrente in toto arrivando ad annullare l’atto organizzativo, ma anche a dichiarare l’illegittimità della nomina di un Comandante sine  titulo.

Una sentenza, la n. 192 del 5 aprile scorso, che per il primo profilo sarebbe bene che venisse letta e applicata anche da moltissimi altri Comuni della regione Abruzzo che sul tema delle politiche per la sicurezza, pensano di poter fare come vogliono in termini di attribuzioni di competenze ai comandanti, di gradi da attribuire ad agenti e ufficiali, di uniformi fantasiose, di livree delle autovetture simpatiche, ma non ortodosse e non solo.

L’ufficiale aquilano ha contestato la sua assegnazione a ufficio della polizia locale al quale erano attribuite, tra le altre,  competenze in materia “di autorizzazioni di passi carrabili e impianti pubblicitari” lamentando la violazione della legge quadro della Polizia Locale n. 65/1986 , del Regolamento del Corpo di Polizia locale del Comune dell’Aquila del 2014  e di una delibera di Giunta regionale del 2019.

I giudici hanno condiviso le ragioni del graduato  ricordando al distratto Comune dell’Aquila una nota del 2010 della Regione Abruzzo  e un parere Anac del 2015  che riteneva non potersi “attribuire (al comando di Polizia locale) funzioni di attività di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizztori o concessori oggetto di attività di controllo , sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale”. Tradotto: controllore e controllato non possono coincidere. Anche se può far comodo.

Ma il colpo da ko del Tar arriva sul secondo punto che lascia storditi in tanti. L’atto adottato dal dirigente, oltre ad essere illegittimo nel contenuto, è viziato anche perché l’autore è un “non appartenente al corpo della Polizia municipale in violazione dell’art. 5 della legge regionale n. 42 /2013  secondo il quale “il ruolo di comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della Polizia locale. La funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza”.

Non sembra una dato giuridico così difficile da comprendere e da attuare. Il comandante del corpo deve essere un comandante , non deve essere comandato. Il Tar aggiunge che anche la Regione Abruzzo aveva inviato comunicazioni e diffide ai sindaci dei Comuni della Regione  nel 2018 e nel 2020, che sono state fatte segnalazioni anche alla Procura della Repubblica di Pescara (anche alla Procura della Repubblica dell’Aquila che, però, ha ritenuto di archiviare) per far comprendere che “il comando della Polizia municipale  può essere assunto solo da personale appartenente ai ruoli del Corpo “ non ci sono deroghe nemmeno per la nomina di un dirigente ad interim. E pensare che dal 2017 si sono succeduti altri due dirigenti non comandanti al Comando dell’Aquila, Amorosi e Giuliani. Tutte nomine illegittime secondo il Tar aquilano quindi in violazione di legge e de residuo penalmente rilevanti anche per quel rimane dell’abuso d’ufficio. Il Comune ha deciso ricorrere al Consiglio di Stato legittimamente, ci mancherebbe.

Ma due interrogativi sono inevitabili. Perché all’indomani della sentenza, dimostrando arroganza e fastidio per il pronunciamento, si è scelto di nuovo di nominare un dirigente amministrativo ad interim quale comandante nella persona del dottor Amorosi? E domanda delle domande:  ma perché il sindaco Biondi e la sua maggioranza faticano ad accettare che il corpo di Polizia locale abbia un comandante come avviene in tutti i comandi italiani e al suo posto preferisce un comandato? Non lo meritano gli uomini e le donne della polizia locale aquilana e non lo meritano gli aquilani.

*Comandante della Polizia locale di Roseto degli Abruzzi

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