di Ernesto Grippo*
Il Tred non omologato non si può e non deve essere utilizzato dai comuni. Le sanzioni elevate per passaggio con il semaforo rosso sono nulle. Lo aveva detto la Cassazione con l’ordinanza n.26315 nel 2024. Lo ha ribadito dopo due anni con l’ordinanza n. 21861 del 26 giugno scorso. La sola approvazione ministeriale dell’apparecchiatura non è sufficiente, occorre l’omologazione. La Suprema Corte ha ribadito che i due procedimenti hanno natura e funzione differenti. L’approvazione costituisce un procedimento autonomo, mentre l’omologazione presuppone ulteriori verifiche tecniche sulla conformità del prototipo alle prescrizioni regolamentari. Un dispositivo approvato non può essere considerato equivalente a uno omologato.
Se la normativa richiede l’omologazione, l’assenza di tale requisito compromette la legittimità dell’accertamento e determina l’annullamento dei verbali. A Pescara così come a Montesilvano inoltre accade qualcosa di molto più grave. Si continua a contestare l’art. 146 terzo comma, passaggio con il semaforo rosso, anche a chi effettua il cambio di corsia dove la lanterna era rossa e, poi, supera l’incrocio con il verde della corsia conquistata oltrepassando la linea continua della canalizzazione. E tale modus operandi è stato censurato dal Giudice di pace di Pescara .
Riassumendo, gli automobilisti stanno subendo contestazioni di verbali elevati da strumentazione non omologata e anche per motivazioni per le quali la contestazione differita è, comunque, illegittima anche se l’apparecchio fosse omologato. Ma non è giusto che siano in tanti a subire contestazioni illegittime e che, per ignoranza o per tacito assenso, decidano di rinunciare al contenzioso che nel caso del Giudice di pace impone anche il versamento di una tassa da sommarsi alle spese legali.
A pensare male spesso non si sbaglia. Può essere che i Comandi facciano due conti e accettino il rischio di soccombere nei pochi casi oggetto di contenzioso e, mentre incassano in tutti gli altri casi? Sarebbe il caso che i Comandi che subiscono tali censure dai giudici di merito, in presenza di chiare indicazioni ministeriali e di una giurisprudenza di legittimità inequivocabile, siano chiamati a rispondere per danno erariale e per una pervicacia inopportuna.
Le amministrazioni che continuano ad utilizzare tali strumentazioni contro gli automobilisti approfittando della loro ignoranza dovrebbero avere un rigurgito di legalità. Come? Rinunciando alle contestazioni differite delle violazioni al Codice della strada e rimettendo gli agenti di polizia sul campo per contestazioni immediate per violazioni gravi: guida con il cellulare, guida con assunzione di droga, con abuso di alcool, senza copertura assicurativa o senza revisione.
Sarebbe gradito che i Comandi in questione rendicontino quotidianamente quante siano state le contestazioni differite e quante quelle immediate. Senza dimenticare anche i preavvisi che hanno un senso secondo precise priorità . La vera sicurezza stradale, rappresenta il cuore delle polizie locali, ma da troppo tempo è relegata in un cantuccio per privilegiare altri ambiti operativi.
*Già comandante Polizie locali
