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Patatrac Pescara: si rivota in 23 sezioni. Il Consiglio di Stato riapre la corsa per la poltrona del sindaco

13 Gennaio 2026 da Redazione

I passaggi della dura sentenza che richiama 14 mila cittadini alle urne e quanto aveva scritto in precedenza il Tar

Dopo due anni, a Pescara si rivoterà, ma in sole in 23 sezioni, per l’elezione del sindaco. La lentezza della giustizia miete una vittima illustre: la volontà del corpo elettorale. La data del voto bis potrebbe essere la domenica precedente a quella del voto per il referendum sulla giustizia – 22 e 23 marzo prossimi – quando si voterà per la separazione delle carriere e in prospettiva forse per altro, ma il vero tema da affrontare è quello di una giustizia più veloce. Le elezioni comunali di Pescara e gli strascichi giudiziari lo testimoniano.

Il Consiglio di Stato, a 21 mesi dal voto di Pescara, decreta la ripetizione in 23 sezioni su 170. Gli aventi diritto al voto chiamati a replicare la loro partecipazione saranno circa 14.000. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato le anomalie del voto scritte dai giudici del Tar in 98 pagine  pesantissime  di una sentenza che i cinque appelli di maggioranza, opposizione e candidati hanno appena scalfito. 

Avevano scritto  a pagina 48 : “Notevolissimo, complessivo, disordine nella verbalizzazione che comporta che non si può non annullare” altrimenti “ il risultato aprirebbe le porte ad affermare l’assoluta inutilità della verbalizzazione stessa, e …… la validità di elezioni in cui tutti i verbali di sezione sono in bianco, o addirittura assenti”.

Come dire non si poteva non annullare il voto altrimenti si sarebbe  ammesso che i risultati si possono anche scrivere sulla sabbia. 

A pagina 50, il Collegio esprimeva disappunto per l’operato della prefettura che era stata individuata quale soggetto verificatore della correttezza del voto.  Il  Tar aveva fatto una  richiesta di supplemento istruttorio perché, si era “Ritenuto necessario acquisire un supplemento di verificazione, per una maggiore certezza in ordine ad alcuni dati forniti prima di entrare nel dettaglio in merito a una serie di divergenze che riguardano diverse sezioni”.

Ma  in prefettura qualcosa era andato storto . E i giudici lo avevano sottolineato  scrivendo che “Il verificatore deposita una tabella… spesso in contrasto con quanto invece diffusamente motivato nella prima relazione. Questo supplemento di verificazione, dunque, non è stato svolto correttamente e in modo utile e chiaro”. Il nuovo prefetto appena insediatosi ne prenderà atto.

A pagina 75, il collegio presieduto da Paolo Passoni evidenziava che “il fatto di per sé grave dell’apparizione/sparizione di schede è reso ancora più grave dalla prova di un controllo e una gestione delle operazioni del tutto superficiale” ….“Il fatto che alcune schede siano scomparse in alcune sezioni e rinvenute in più in altre non dimostra in modo univoco l’esistenza di fenomeni dolosi funzionali alla migrazione delle stesse, ma è sicuramente in grado di incidere sulla genuinità del risultato elettorale”.  E nella pagina successiva “anche se ciò, sulla base degli elementi emersi in giudizio, ovviamente non supera la soglia indiziaria di una regia dolosa”.

E su questo punto  è tornato  proprio il Consiglio di Stato che nel rigettare il primo principale motivo di appello proposto per chiedere l’annullamento del voto in tutte le sezioni considera che tale motivo “pur nella sua problematicità, appare infondato”. Sibillina formula che poi così si esplicita sostenendo che “i vizi nella compilazione dei verbali  delle sezioni elettorali o le discrepanze tra il numero delle schede autenticate  e la somma delle schede votate non sono considerati irregolarità sostanziali , a meno che non si denunci un’irregolarità concreta  nella conduzione  delle operazioni di voto  che comprometta l’accertamento della volontà del corpo elettorale”.

Come dire che che dolo e regia che non si potevano escludere, ma che non apparteneva alla competenza amministrativa ma a quella penale e per questo si trasmettevano tutti gli atti alla Procura. 

A pagina 80, poi arrivavano gli interrogativi pesanti: “Anche l’insufficiente o inattendibile tracciamento delle operazioni sulle schede pone dubbi sulla genuinità del risultato (le schede autenticate verbalizzate, che poi non sono state rinvenute nel plico, sono state sostituite con schede non autenticate? Sono state illecitamente utilizzate per sostituire alcuni voti nell’urna? i voti verbalizzati e poi non rinvenuti nel plico che fine hanno fatto? E quelli rinvenuti in più in che modo hanno alterato il risultato?).”

Tutti questi interrogativi inquietanti siamo certi che siano stati e siano ancora al vaglio della magistratura inquirente perché le norme sono chiare per i presidenti di seggio  e non solo. 

Per loro gli eventuali profilo di responsabilità sono sanzionati in modo pesante. L’art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 ai primi due commi stabilisce che “Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all’ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni”

E ancora l’art. 96 primo comma “Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell’esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni” . 

La sentenza  del Tar confermata dal Consiglio di Stato individua  i casi di cui sopra che hanno cagionato la nullità del voto in 23 sezioni , ne consegue che l’azione giudiziaria è ora davvero  spianata.

Ma gli angosciosi interrogativi dei giudici amministrativi rischiano di avvelenare la prossima campagna elettorale sprint in un clima gelido sotto ogni profilo. Masci è chiamato a confermare il suo consenso che potrebbe non essere sufficiente se dovessero aumentare i partecipanti al voto o essere sufficiente anche in misura minore se diminuissero i votanti.

Costantini, Pettinari e Fusilli, dal loro canto, possono solo esortare al voto il maggior numero di pescaresi a loro favore e sperare in un ballottaggio.

Queste ibride elezioni di mid term  rischiano anche di essere le prima di un trittico da snocciolare in nove mesi se si dovesse andare al ballottaggio poi in estate  per poi tornare di nuovo al voto a gennaio 2027 per la Nuova Pescara.

Una grande occasione di partecipazione più unica che rara, da non perdere a tutti i costi a prescindere dal proprio orientamento, ma anche una grande rischio di “astensionismo reiterato e continuato” che decreterebbe la consacrazione del voto delle schiere dei “vicini”.

Una grande partecipazione scompaginerebbe il voto controllato o per interesse particolare  e affermerebbe quel suffragio universale cuore pulsante della democrazia , dell’alternanza al potere e della delega a governare per il bene comune e di tutti i cittadini ….non solo di quelli che hanno vinto.

In democrazia non esistono vincitori e vinti, ma esistono proposte di governo approvate o disapprovate che, poi, alla prova dei fatti guardano ad interessi di una collettività che si è chiamati a rappresentare nella sua interezza.

Ernesto Grippo

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