
di Ernesto Grippo*
Il Governo sembrava aver fatto chiarezza sull’utilizzo degli autovelox. Ma a distanza di 24 ore è tornato il caos. Comunque, in questo ultimo anno troppi Comuni hanno fatto finta di niente e hanno continuato a utilizzarli pur consapevoli della loro illegittimità. La ragione? Troppi comandi di Polizia locale sono diventati veri e propri uffici distaccati dell’Ufficio tributi del Comuni. Le previsioni di entrate le scrivono le ragionerie d’intesa con sindaci e assessori e i comandanti obtorto collo eseguono.
Proviamo a fare chiarezza. Il 18 aprile 2024 la Cassazione, con Ordinanza n.10305, statuisce che gli autovelox devono essere omologati. Devono esserlo perché è scritto nell’art. 142 comma 6 del Codice della strada, che sanziona l’eccesso di velocità e nell’art. 192 comma 7 del regolamento di attuazione del Codice della strada perché “i due procedimenti, approvazione ed omologazione del prototipo” hanno “caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione di competenza al già Ministero per lo Sviluppo Economico nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari precisazioni previste dal regolamento”.
E precisa “l’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A.”
Al riguardo la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 15 giugno 2015, ebbe a precisare che gli autovelox devono essere obbligatoriamente sottoposti a taratura e a verifiche di funzionamento periodiche. La Cassazione ribadisce quanto affermato ad aprile e con Ordinanza 20492 del 24 luglio 2024 e con Ordinanza 20913 del 26 luglio 2024.
Un comune rispettoso delle regole, un comandante con la schiena dritta, un ufficiale responsabile del procedimento sanzionatorio dovrebbero, tutti insieme, propendere per uno spegnimento degli autovelox per due ordini di ragioni: evitare di infliggere sanzioni illegittime con il rischio di ricorsi e condanne anche alle spese che si configurano a tutti gli effetti come danno erariale e per non generare un a situazione rispetto alla quale poi chi ha pagato peggio per lui e chi ha fatto ricorso evita la multa. Ma sono troppi i Comuni a cui stanno a cuore solo le proprie casse e non la sicurezza stradale.
Ed ecco che la Procura della Repubblica di Cosenza ha deciso di sequestrare una tipologia di autovelox illegittimi e di indagare la ditta che li ha forniti. La Cassazione, con la sentenza 10365 del 14 marzo 2025 , Sezione Quinta Penale, ha confermato la possibilità di sequestrare in via preventiva numerosi autovelox in tutta Italia, accusando un imprenditore di frode in pubbliche forniture e falso per induzione. Nello specifico, la Corte si è occupata delle misure cautelari reali in relazione alle ipotesi di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e falso per induzione di pubblici ufficiali (artt. 48, 110, 479 c.p.), in un contesto in cui un gruppo di apparecchiature per il rilevamento automatico della velocità, dichiarate omologate, sarebbe stato in realtà soltanto approvato dal Ministero competente.
E’ auspicabile che anche le altre Procure si uniformino a tale orientamento della Cassazione e dispongano ulteriori sequestri. Ed ecco che, sabato scorso, l’associazione Sostenitori e amici della Polizia stradale, presieduta da Giordano Biserni comunica che il governo ha notificato all’Unione Europea il decreto sull’omologazione degli autovelox che diventerà operativo a luglio. Sette articoli e un allegato tecnico che contiene le caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e sistemi di accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità previsti dall’art. 142 del Codice della Strada.
La principale novità si trovava proprio nelle disposizioni transitorie quando si stabilisce che “i dispositivi o sistemi approvati secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero di Trasporti del 13 giugno 2017 n. 182 sono da ritenersi omologati. Tutti gli altri dovranno seguire una procedura tassativa che prevede la disattivazione fino al completamento delle stesse.”
Secondo Asaps solo 12 sistemi in tutta Italia sarebbero da considerarsi omologati d’ufficio. In ultimo, il ministero dei Trasporti sospende lo schema di Decreto che sanava gli autovelox approvati dopo il 13 giugno 2017 perché all’improvviso scopre che occorre fare ulteriori approfondimenti. Come dire che si conferma che sono tutti illegittimi in attesa di ulteriori elucubrazioni ministeriali.
Ma si può? In queste ore si alzano voci di chi, tra i comandanti e i sindaci, dicono che sta loro a cuore la sicurezza stradale. Se è vero, non si preoccupino degli autovelox perché esistono i telelaser che consentono la contestazione immediata e si possono posizionare ovunque e poi, sul tema sicurezza, sono ancora più pericolose le guide con il cellulare. Ma quanto sopra richiede uomini e donne in strada e non in ufficio a validare verbali. Sarebbe la sicurezza declinata nella prevenzione e nella repressione. Quella tecnologica è comoda per incassare, per stare al caldo o climatizzati negli uffici.
E’ auspicabile che i comandi di Polizia locale dispongano l’immediato spegnimento degli autovelox perché errare umano, perseverare e diabolico e l’omissione d’atti d’ufficio non è tra i reati che sono stati abrogati.
*Comandante Polizia locale Roseto degli Abruzzi