
di Ernesto Grippo*
Non ci risulta che i comandi di Polizia Locale abbiano pubblicizzato un’importante modifica del Codice della Strada. Quella entrata in vigore con l’ultimo restyling a far data dallo scorso 14 dicembre. Si tratta di una modifica che di fatto ha reso inutilizzabili gli strumenti elettronici denominati Tred per contestare in modo differito alcune violazioni del Codice della strada.
Nello specifico, sino al 13 dicembre, con il Tred era possibile contestare qualsiasi violazione dell’art. 146, quindi sia il passaggio con il semaforo rosso (terzo comma) che il mancato rispetto della segnaletica stradale (superamento della linea di arresto o cambio di corsia in prossimità del semaforo). Dal 14 dicembre, l’art. 201 del Codice della strada, che statuisce i casi in cui è possibile procedere con la contestazione differita di una violazione, è stato modificato. Nella versione precedente, tale possibilità era prevista per tutte le violazioni ex art. 146 contestate tramite Tred , mentre nell’attuale versione tale facoltà è rimasta solo per le violazioni previste dal terzo comma dell’art. 146, quindi solo per il passaggio con il semaforo rosso.
Le cronache è le statistiche raccontano che, in media, 2/3 delle violazioni contestate tramite Tred siano per violazioni del secondo comma dell’art. 146 (superamento barra di arresto con l’ingegneria dell’assurdo che sanziona al semplice superamento con il posteriore senza nemmeno che le ruote abbiano sfiorato la barra o per il cambio di corsia). D’ora in avanti, queste violazioni continuano ad esistere ma esigono la contestazione immediata da parte degli agenti che possono lasciare le comode scrivanie o tralasciare competenze inventate e rimettersi in strada per la contestazione immediata in prossimità delle intersezioni.
E questo ci aspettiamo nei Comuni dove questi Tred sono stati utilizzati adombrando l’amore per la sicurezza stradale, l’interesse a prevenire sinistri, senza mai raccontare quanti sinistri siano stati rilevati in quegli incroci prima dell’installazione dei Trend e quanti in meno ne siano stati rilevati successivamente. Ora questo grave colpo alla sicurezza stradale impone un rigurgito di operatività dei comandi che devono subito mettere uomini e donne alle intersezioni semaforiche per contestare immediatamente le violazioni ex art. 146 secondo comma. I sindaci, da parte loro, devono formulare puntuali direttive ai comandanti in tal senso.
Se tutto ciò non dovesse accadere, significherà che tale preoccupazione per queste infrazioni era determinata solo dall’esigenza di fare cassa e non da altro. Sarebbe l’ennesima sconfitta delle politiche per la sicurezza stradale e l’ennesima riprova che i comandi e i comandanti rischiano di essere una sede distaccata degli uffici tributari, offendendo la dignità di uomini e donne della Polizia locale che credono nella loro mission di baluardi e di avamposti insostituibili per la sicurezza stradale, per salvare vite umane.
Ovviamente, chi dovesse ricevere a casa un verbale per violazione del secondo comma dell’art. 146 può chiedere al Comando l’annullamento in autotutela per violazione di legge ex art. 21 ocietis e nonies della Legge 241/1990 e in caso di inerzia ricorrere al Prefetto o al Giudice di pace.
*Comandante Polizia locale Roseto degli Abruzzi