di Ernesto Grippo*
Giudici di Pace del tribunale di Pescara e prefettura di Pescara continuano ad annullare multe illegittime elevate dai Velocecar (Tred) installati in città . Non una multa, non due ma decine e decine, centinaia, anche se migliaia sono state quelle pagate inopinatamente da cittadini che si sono fidati del corretto operato della Polizia locale. Da ultimo, in tal senso un dispositivo del giudice Fabrizio Straccialini dello scorso 21 settembre R.G. 6125/2025 e la sentenza n. 673 /2026 del giudice Emilia Maria Della Fazia del 10 luglio 2026. In questo ultimo caso, c’è la condanna alle spese per il Comune di 243 euro. Nell’altro si attende la sentenza che prevederà analogo importo di condanna alle spese. Circa 500 euro di spese legali per difendere l’indifendibile. Spese che dovranno essere approvate come debito fuori bilancio in consiglio comunale e le delibere di approvazione inviate alla Corte dei Conti per valutare il danno erariale .
Sino ad ora, il consiglio ha supinamente approvato, immaginiamo, molte altri debiti fuori bilancio per analoga ragione, ma non si è levato alcun cenno di critica dalle opposizioni o comunque non è arrivato dagli organi di informaazione pescaresi e regionali. Ma la questione a questo punto potrebbe avere anche risvolti penali, se si considera che la verbalizzazione delle violazioni in questione di fatto potrebbe anche risultare falsa. Facciamo un passo indietro per fare chiarezza.
Il 6 marzo 2025, in un articolo dal titolo Duro colpo ai Tred, non sono più valide le multe per cambio corsia e superamento della linea di arresto avevamo scritto che “Nello specifico, sino al 13 dicembre 2024 , con il Tred era possibile contestare qualsiasi violazione dell’art. 146, quindi sia il passaggio con il semaforo rosso (terzo comma) che il mancato rispetto della segnaletica stradale (superamento della linea di arresto o cambio di corsia in prossimità del semaforo). Dal 14 dicembre, l’art. 201 del Codice della strada, che statuisce i casi in cui è possibile procedere con la contestazione differita di una violazione, è stato modificato. Nella versione precedente, tale possibilità era prevista per tutte le violazioni ex art. 146 contestate tramite Tred , mentre nell’attuale versione tale facoltà è rimasta solo per le violazioni previste dal terzo comma dell’art. 146, quindi solo per il passaggio con il semaforo rosso.” E invitavamo così gli automobilisti: “Ovviamente, chi dovesse ricevere a casa un verbale per violazione del secondo comma dell’art. 146 può chiedere al Comando l’annullamento in autotutela per violazione di legge ex art. 21 ocietis e nonies della Legge 241/1990 e in caso di inerzia ricorrere al prefetto o al giudice di pace.”.
E ancora, il 31 ottobre 2025 nell’articolo Cambio di corsia, Tred e Velocar non possono sanzionarlo siamo stati costretti a tornare sul tema.
Lo scrivente era ancora Comandante Roseto degli Abruzzi, prima del licenziamento in tronco il 6 maggio 2026, dove avevamo provveduto nell’immediato a dare seguito alla modifica del legislatore . Molti Tred o Velocar continuano a contestare l’art. 146 terzo comma, passaggio con il semaforo rosso, anche a chi effettua il cambio di corsia dove la lanterna era rossa e e poi supera l’incrocio con il verde della corsia conquistata oltrepassando la linea continua della canalizzazione. Circolari top secret, ma che abbiamo letto, dispongono in tal senso richiamando una precedente giurisprudenza. Ma dimenticando una chiara e netta interpretazione del Ministero che con una nota del 2023 avente per oggetto Applicazione art. 146 comma 3 e art. 41 comma 11 del Codice della Strada entra a piedi uniti sul tema senza se e senza ma. “Ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che “ nel caso di cui sopra “non ci sia violazione dell’obbligo di arresto indicato dalla luce rossa del semaforo perché tale obbligo è riferito solo a chi prosegue nella direzione della freccia del semaforo rosso”. Pertanto “il comportamento indicato sarebbe riferito solo alla violazione della segnaletica orizzontale per aver percorso una corsia di canalizzazione che imponeva una direzione diversa da quella effettivamente presa”.
Tre pagine di parere del Ministero che non possono essere taciute o disattese. Ne va dell’interesse dei cittadini. Il dicastero del ministro Salvini precisa che “in ragione del principio di tassatività , il contenuto del precetto indicato nel comma 3 dell’art. 146 cds non consenta di poter estendere la sanzione ivi prevista alla diversa ipotesi del conducente che , sebbene abbia occupato una corsia destinata ad una manovra diversa , abbia attraversato l’incrocio in presenza di luce verde per la direzione verso la quale ha effettivamente proseguito la marcia. Il comportamento indicato deve essere ricondotto unicamente alla violazione della segnaletica orizzontale punita dall’art. 146 comma 2 cds.”. Quindi, non si può utilizzare il Tred o Velocar per contestare il cambio corsia considerandolo come se fosse un passaggio con il semaforo rosso.
Montesilvano e Pescara ci risultava che si fossero indirizzate su questa cattiva strada.
Siamo tornati sull’argomento il 10 aprile 26, citando sentenza una del giudice di pace di Pescara che annullava l’ennesima multa illegittima da Tred e ancora a luglio 2026 . E adesso basta. E’ arrivato il momento che il Comando di Pescara renda conto del suo operato ai cittadini. Il settore Gestione Atti e Contenzioso è diretto da un funzionario di vigilanza. E’ giusto che il suo dirigente, il comandante, Danilo Palestini, chieda conto di tali soccombenze e rendiconti in tal senso.
Quante sono state le multe elevate dal 14 dicembre 2024 ad oggi dal Velocar ipotizzando la violazione dell’art. 146 terzo comma anche se l’automobilista ha poi proseguito la corsa sulla corsia con luce verde? Quante di queste multe sono state impugnate? Quante andranno alla riscossione coattiva? E ancora quali sono stati gli esiti dei giudizi? Quante le soccombenze con la quantificazione delle spese legali, quante le vittorie e de residuo quindi quante multe invece siano state, purtroppo, pagate confidando nell’ignoranza del cittadino. E’ giusto anche far conoscere quante multe siano state annullate dal Prefetto o dallo stesso confermate con ordinanza ingiunzione. E, ancora, è giusto rendicontare su quali siano state le ragioni che hanno indotto a difendersi in giudizio attestando una ricostruzione che potrebbe prestare il fianco anche ad una falsa attestazione. E, infine, quante di queste sentenze del giudice di pace sono state appellate?
Perché, vista tanta pervicacia nel sostenere questa tesi, certo non si può immaginare che il Comune non intenda insistere davanti ad altro giudice e, semmai, anche in Cassazione.
Se si è convinti di una tesi, e lo sembrano davvero, si va avanti anche per rispetto ai tanti automobilisti che hanno pagato e che per il momento sentono di essere stati ingenui avendo confidato come è sempre giusto fare nel corretto operato della Polizia Locale. E, infine, è giusto che i citati i sappiano se le linee guida del comando sul tema sono cambiate alla luce della corposa giurisprudenza di merito . Il tutto si chiama accountability. Concetto molto poco conosciuto.
*Già comandante Polizie locali

