di Ernesto Grippo*
Ma la sicurezza stradale e la sicurezza pubblica coincidono? Certo. Lo ha confermato più volte il legislatore e non da ultimo, con la Legge 15 luglio 2009 n. 94. Al riguardo l’art. 3 comma 16 recita testualmente: “Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.”
Alcune considerazioni sono doverose. La sicurezza pubblica è stata citata ben dieci volte dai Padri costituenti: cinque volte all’interno della parte dei diritti doveri e cinque all’interno della parte sull’ordinamento della Repubblica. Ne deriva che la sicurezza pubblica è un bene di rilievo costituzionale, è un limite di alcuni diritti fondamentali ed è uno specifico compito degli apparati dello Stato. E’ pacifico che la sicurezza pubblica sia il complesso dei compiti attribuiti alle autorità preposte al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà e al controllo e all’osservanza delle leggi dei regolamenti.
Secondo una concezione prevalente ordine pubblico e sicurezza pubblica sono un’endiadi: cioè esprimono il medesimo concetto per mezzo di due termini coordinati. Così devono essere considerati dopo la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Le definizioni della dottrina riguardo ai concetti di ordine e sicurezza pubblica hanno trovato riscontro nella sentenza della giurisprudenza costituzionale che ne ha affinato il contenuto cercando di individuare la tipologia di beni specifici oggetti di tutela.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 77 del 1987, ha definito la sicurezza pubblica come “funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico” definizione richiamata nella sentenza n. 218 del 1988, che distingueva, tra la “polizia amministrativa” e la “pubblica sicurezza” definendo rispettivamente la prima come quelle «attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle materie sulle quali si esercitano le competenze regionali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell’or dine pubblico» e la seconda come l’insieme delle «misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico».
Otto anni dopo, con la sentenza n. 115 del 1995 la Corte Costituzionale stabilì che la polizia di sicurezza ricomprende “le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, da intendersi quale complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l’ordinata convivenza civile dei consociati” e la polizia amministrativa ricomprende “le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono derivare alle persone e alle cose nello svolgimento di attività riconducibili alle materie sulle quali vengono esercitate competenze statali o regionali, senza che ne risultino pregiudicati o messi in pericolo gli interessi tutelati in nome dell’ordine pubblico”.
Concetti poi trasfusi nelle definizioni delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa regionale e locale e delle funzioni e dei compiti relativi all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica contenute nell’art. 159 del d.lgs. 112 del 1998 di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
L’ orientamento “restrittivo” in ordine al concetto di sicurezza pubblica, che emerge dalle pronunce costituzionali, è stato ribadito nell’ultima sentenza prima della riforma costituzionale del 2001. La sentenza n. 290 del 2001, con cui la Corte ha richiamato l’art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998 precisando che “tale definizione nulla aggiungeva alla tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica tramandata dalla giurisprudenza costituzionale, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l’integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l’esistenza stessa dell’ordinamento”.
Pertanto, in questo senso, deve essere interpretata la locuzione “interessi pubblici primari” utilizzata nell’art. 159, comma 2: non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni, ma soltanto gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile.
Tale precisazione é necessaria per impedire che un’esagerata e impropria dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico si traduca in una preminente competenza statale in relazione a tutte le attività che renderebbe inutile ogni ripartizione di compiti tra autorità statali di polizia e autonomie locali. In quest’ottica ecco che il legislatore nel 2009 attribuisce a sindaco e prefetto poteri di intervento in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico ex art. 633 codice penale o ex art. 20 del codice della strada.
Il post pandemia registra in abbondanza occupazioni abusive della sede stradale o dei marciapiedi, evidentemente senza l’intervento dei dirigenti comunali. I sindaci e i prefetti sono i garanti della sicurezza pubblica nei profili sopra delineati e sappiano che se un cittadino subisce lesioni ai suoi diritti da queste palesi violazioni saranno chiamati a rispondere in tutte le sedi. Sotto il profilo morale, ne rispondono già ogni giorno per la loro inerzia. Sotto il profilo penale, ne dovrebbero già aver dovuto rispondere.
*Comandante della Polizia municipale di Roseto degli Abruzzi