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All’Aquila si può: l’architetto diventa comandante della Polizia locale

26 Settembre 2025 da Redazione

di Ernesto Grippo*

Pierluigi Biondi ha vinto. E’ riuscito ad  avere un comandante non appartenente ai ruoli della Polizia locale e lo  ha cristallizzato  con il decreto n.57 del 25 settembre 2025.  Sino ad ora ci aveva provato, ma la giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato) gli aveva dato torto con sei sentenze.  Sarà l’architetto Marco Marrocco il nuovo comandante ad interim  della Polizia locale dell’Aquila, mentre assolve ai pochi compiti di Dirigente del settore Trasporto pubblico, mobilità sostenibile, Politiche europee, PNRR, Gestione del mega parcheggio Lorenzo Natali.  Nei ritagli di tempo, sarà lui il comandante grazie all’emendamento targato centro destra (Lega-Noi Moderati e Fratelli d’Italia) approvato nottetempo ad agosto, tra le pieghe della Legge di assestamento del bilancio.

Il discutibile emendamento ad personam si applica solo nei comuni con la dirigenza.  Quindi in Abruzzo potranno farlo anche a Pescara, Montesilvano, Avezzano e Sulmona,  dove i rispettivi sindaci potranno ad libitum spostare il comandante vincitore di concorso a tempo indeterminato o di selezione a tempo determinato in qualsiasi altro settore dell’amministrazione e  decidere di attribuire il ruolo di comandante al direttore di Ragioneria, al dirigente delle Politiche sociali o dell’Anagrafe e al dirigente del Settore lavori pubblici o Urbanistica.

Un papocchio che disconosce la legislazione nazionale e la giurisprudenza amministrativa. L’ art.5 della legge quadro della Polizia locale la n. 65 del 1986 che testualmente prevede che “Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge”.

Compiti che un non appartenente ai ruoli della Polizia locale non può svolgere e che nel contempo si troverebbe a lavorare in contesto di uffici che svolgono attività di polizia giudiziaria, polizia stradale e di pubblica sicurezza con la trattazione di dati la cui divulgazione a soggetti non appartenenti al Corpo configura fattispecie di reato.

Lo ha ribadito da ultimo il Consiglio di Stato con la sentenza n.75/2025 nella quale ha sottolineato  che “In ragione delle peculiarità  del Corpo di Polizia municipale, sia sotto il profilo organizzativo-strutturale, sia sotto il profilo funzionale, in relazione ai delicati compiti attribuiti dalla legge ai suoi appartenenti, deve escludersi  che la professionalità necessaria per lo svolgimento proprio di quelle specifiche funzioni  sia acquisibile all’interno dell’organizzazione comunale, trattandosi di una professionalità che non può intendersi limitata alla conoscenza del territorio comunale  e del suo substrato sociale…. comportando lo svolgimento , sovente anche con piena autonomia di giudizio , di funzioni di polizia locale , nonché di polizia giudiziaria e di ordine pubblico, che implicano l’appropriata conoscenza teoriche e tecniche di codici e norme”.

In questa triste vicenda risulta incomprensibile il silenzio della Prefettura del capoluogo, che lo scorso anno aveva subìto la nomina illegittima della comandante marchigiana avvenuta mentre il prefetto doveva provvedere su ordine del Tar a nominare un comandante legittimo, stucchevole inerzia replicata nei trenta giorni dati dal Tar lo scorso mese di luglio per procedere alla nomina del Comandante. In entrambi i casi. Prefettura non pervenuta.

Bene ora sarà il prefetto che dovrà attribuire all’architetto Marrocco la qualifica di ausiliario agente di pubblica sicurezza, con lui si raccorderà insieme al questore  per i piani coordinati di controllo del territorio e per chiedere al sindaco  operazioni motivate di pubblica sicurezza previste dalla legge 65 del 1986. A tal riguardo, è bene precisare a tutti i cittadini, organi di informazione e stakeholder che la pubblica sicurezza è una competenza esclusiva dello  Stato che la esercita tramite la Polizia di Stato .

Tirare per la giacchetta i sindaci e le polizie locali su questo tema è fuori luogo anche se spesso sono proprio i sindaci sprovveduti e i comandanti che dimenticano le competenze  dei Corpi che dirigono (Codice della strada e Polizia amministrativa ) i primi inconsapevoli (sic) responsabili di questo clamoroso autogol. Così come la Procura del capoluogo di regione conferirà deleghe di indagine di polizia giudiziaria all’architetto in questione. Le altre prefetture  e procure della regione si troveranno o si potranno trovare nelle analoghe condizioni.

Il comandante-architetto ufficiale di Polizia giudiziaria e ausiliario di Pubblica sicurezza avrà il suo bel da fare. I colleghi comandanti dirigenti per ora interessati e gli altri colleghi comandanti funzionari che lo saranno a breve, perché l’estensione sarà questione di giorni, se hanno a cuore la dignità, la professionalità e l’autonomia dei  loro operatori battano un colpo con una mobilitazione generale. Se non ora quando?

*Comandante Polizia locale di Roseto degli Abruzzi

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