
di Ernesto Grippo*
Tanto tuonò che piovve. Il sindaco Biondi non voleva un comandante della Polizia locale e il Consiglio regionale lo ha accontentato con un emendamento all’Assestamento di bilancio infilato nottetempo. La storia è quella del comando di Polizia locale dell’Aquila che da otto anni è senza un comandante legittimato. Lo hanno detto ripetutamente Tar e Consiglio di Stato con sei pronunciamenti. L’ultimo di questi aveva dato 30 giorni di tempo al sindaco per nominare un Comandante che secondo l’articolo 5 comma 1 della legge regionale n.42 del 2013 “può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale” e secondo il comma 2 “riveste la qualifica apicale nell’ambito dell’ente di appartenenza ed in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area, o settore, o servizio, o altra unità organizzativa amministrativa comunque denominata”.
E nel caso in cui il sindaco non avesse provveduto sarebbe dovuto intervenire il Prefetto, nel rispetto degli stessi criteri con nomina da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.
Sembrava fatta, finalmente il Comando dell’Aquila stava di nuovo per accogliere un comandante legittimato. Pericolo scampato, la sentenza del Tar è carta straccia.
Con l’emendamento presentato dai consiglieri Verrecchia di Fratelli D’Italia, Mannetti della Lega e Scoccia di Noi Moderati, approvato da tutta la maggioranza compresa Forza Italia, il sindaco potrà nominare un dirigente amministrativo che non appartenga al ruolo della Polizia locale.
Il vergognoso emendamento ad personam si applica solo nei comuni con la dirigenza. Quindi in Abruzzo potranno farlo anche a Pescara, Montesilvano, Avezzano e Sulmona dove i rispettivi Sindaci potranno ad libitum spostare il Comandante vincitore di concorso a tempo indeterminato o di selezione a tempo determinato in qualsiasi altro settore dell’amministrazione, e questo era comunque possibile, e nel contempo decidere di attribuire il ruolo di comandante al direttore di ragioneria, al dirigente delle Politiche sociali o dell’Anagrafe e al dirigente del Settore Lavori pubblici o Urbanistica.
Un papocchio che disconosce la legislazione nazionale e la giurisprudenza amministrativa. In primis l’art.5 della legge quadro della Polizia Locale la n65 del 1986 che testualmente prevede che “Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge”.
Compiti che un non appartenente ai ruoli della Polizia locale non può svolgere e che nel contempo si troverebbe a lavorare in contesto di uffici che svolgono attività di polizia giudiziaria, polizia stradale e di pubblica sicura con la trattazione di dati la cui divulgazione a soggetti non appartenenti al Corpo configura fattispecie di reato.
Lo ha ribadito da ultimo il Consiglio di Stato con la sentenza n.75/2025 nella quale ha sottolineato che “In ragione delle peculiarità del Corpo di Polizia municipale, sia sotto il profilo organizzativo-strutturale, sia sotto il profilo funzionale, in relazione ai delicati compiti attribuiti dalla legge ai suoi appartenenti, deve escludersi che la professionalità necessaria per lo svolgimento proprio di quelle specifiche funzioni sia acquisibile all’interno dell’organizzazione comunale, trattandosi di una professionalità che non può intendersi limitata alla conoscenza del territorio comunale e del suo substrato sociale…. comportando lo svolgimento , sovente anche con piena autonomia di giudizio , di funzioni di polizia locale , nonché di polizia giudiziaria e di ordine pubblico, che implicano l’appropriata conoscenza teoriche e tecniche di codici e norme”.
Ora corsa contro il tempo per pubblicare la legge prima che scadano i termini per la nomina imposta dal Tar e il gioco è fatto. Poi, certo, qualcuno potrebbe avere ancora la forza di contestare la legittimità di un norma regionale palesemente in contrasto con la legge nazionale e con la giurisprudenza consolidata ma… La giustizia amministrativa ha i suoi tempi e sono dilatati al punto giusto da consentire al sindaco Biondi di concludere il suo doppio mandato con l’obiettivo raggiunto di non aver mai avuto un comandante della Polizia locale se non, obtorto collo, per i suoi primi cinque mesi di mandato.
*Comandante Polizia locale Roseto degli Abruzzi